Un data breach, cioè una violazione dei dati personali, è un incidente che fa perdere, modificare o vedere a chi non dovrebbe i dati di clienti, dipendenti o fornitori. Se c’è un rischio per le persone, va notificato al Garante privacy entro 72 ore da quando ne sei ragionevolmente certo. Se il rischio è elevato, vanno avvisate anche le persone coinvolte.
- Le 72 ore non partono dal giorno dell’attacco.
- Non tutte le violazioni vanno notificate, ma tutte vanno scritte nel registro interno.
- La notifica si fa solo online e si può completare dopo.
- Se la violazione avviene presso un fornitore, lui deve avvisarti subito: la decisione resta tua.
“Ho subìto un attacco hacker. Cosa devo fare?”
È una delle domande che le imprese ci rivolgono, a volte con i computer ancora bloccati. Vale anche per un’e-mail con i dati dei clienti mandata alle persone sbagliate o per un portatile rubato. Qui trovi cosa fare ora per ora, come decidere se notificare, i casi tipici e cosa deve fare il fornitore.
Cos’è un data breach (e cosa non lo è).
Il GDPR, il Regolamento europeo sulla protezione dei dati, lo definisce come una violazione di sicurezza. Per errore o per un’azione illecita, porta alla distruzione, alla perdita, alla modifica, alla divulgazione o all’accesso non autorizzato a dati personali. Può riguardare:
- la riservatezza: qualcuno vede dati che non doveva vedere, per esempio con un’e-mail sbagliata o un accesso abusivo;
- l’integrità: i dati vengono modificati, come l’IBAN di un fornitore cambiato in anagrafica;
- la disponibilità: i dati non sono più accessibili, come dopo un attacco ransomware.
Non è una violazione dei dati personali un attacco che blocca solo macchinari senza dati personali, né un fermo programmato per manutenzione.
Da quando partono le 72 ore.
Secondo il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), che riunisce i Garanti dell’Unione, le 72 ore partono quando sei ragionevolmente certo che sono stati compromessi dati personali. Non conta il giorno dell’intrusione. Puoi fare una breve indagine per verificarlo, ma deve partire subito.
Esempio. Lunedì alle 9 l’antivirus segnala un’attività strana su un server. Alle 15 il tecnico conferma che qualcuno ha scaricato l’archivio dei clienti. Le 72 ore scadono giovedì alle 15.
Le 72 ore comprendono notti, fine settimana e festivi. Se notifichi dopo, devi spiegare il motivo del ritardo.
Le prime 72 ore, ora per ora.
Una traccia di lavoro, con orari indicativi contati dalla scoperta. Le 72 ore sono il limite massimo: se hai già gli elementi, notifica prima.
| Quando | Cosa fare | Chi lo fa | Cosa annotare |
|---|---|---|---|
| Prima ora | Contieni il danno: scollega dalla rete i dispositivi colpiti, blocca gli account violati, cambia le password, chiedi a chi ha ricevuto un’e-mail per errore di cancellarla. Non cancellare file e non reinstallare nulla: le tracce servono | Chi ha scoperto il problema, con l’informatico interno o il fornitore informatico | Data e ora della scoperta, chi l’ha segnalata, cosa si è visto (schermate, messaggi di riscatto) |
| Entro 4 ore | Riunisci chi decide: amministratore, informatica, DPO se c’è, avvocato. Se hai una polizza contro i rischi informatici, leggi cosa chiede in caso di sinistro | Amministratore | Chi è stato coinvolto e a che ora, prime azioni fatte |
| Entro 24 ore | Fai una breve indagine: quali dati, di quante persone, se erano cifrati, se c’è una copia di sicurezza, se qualcuno li ha portati fuori | Informatica o consulente esterno, con il DPO | Il momento in cui sei diventato ragionevolmente certo, e su quali elementi |
| Entro 48 ore | Valuta il rischio per le persone e decidi: solo registro, notifica al Garante, oppure notifica e avviso alle persone | Amministratore, con DPO o avvocato | La decisione e il perché, soprattutto se non notifichi |
| Entro 72 ore, al massimo | Invia la notifica sul portale del Garante, anche preliminare se mancano dati. Se sei in ritardo, spiega perché | Legale rappresentante o persona delegata, con firma digitale | Data e ora dell’invio, numero di fascicolo e PIN, copia della notifica |
| Subito dopo, se il rischio è elevato | Avvisa le persone coinvolte con un messaggio dedicato | Amministratore, con l’avvocato per il testo | Testo inviato, canale, data, destinatari |
| Settimane successive | Completa la notifica, correggi le cause, aggiorna contratti e procedure | Amministratore, informatica, fornitori | Notifiche integrative, misure adottate, chiusura dell’incidente |
Va notificato al Garante? Come valutare il rischio.
Dipende dal rischio per le persone a cui si riferiscono i dati, che il GDPR chiama “interessati” (art. 33 GDPR).
| Rischio per le persone | Cosa devi fare |
|---|---|
| Improbabile | Annotare la violazione nel registro interno, con il motivo per cui non notifichi |
| C’è un rischio | Registro e notifica al Garante entro 72 ore |
| Elevato | Registro, notifica al Garante e avviso alle persone coinvolte |
Per valutare il rischio, l’EDPB indica alcuni fattori:
- quali dati: dati sanitari, bancari, documenti d’identità e password pesano più di un indirizzo e-mail;
- quante persone sono coinvolte e quanto è facile identificarle;
- quali conseguenze: frodi, furto d’identità, discriminazione, danni alla reputazione;
- chi sono: minori o persone vulnerabili.
Contano anche le misure che avevi: dati cifrati con una chiave rimasta al sicuro, o una copia di sicurezza ripristinata in poche ore, possono rendere il rischio improbabile. Nel dubbio, l’EDPB suggerisce di notificare. Se non sei sicuro della valutazione, un avvocato esperto di privacy e protezione dei dati può aiutarti a decidere e a scrivere la motivazione.
Esempi: quali casi vanno notificati secondo l’EDPB.
Ecco i casi più vicini a una PMI tra i 18 delle linee guida EDPB 01/2021, più uno delle linee guida 9/2022. Sono un orientamento: contano i dettagli.
| Cosa è successo | Notifica al Garante | Avviso alle persone | Perché | Fonte EDPB |
|---|---|---|---|---|
| Attacco ransomware in una piccola impresa che conservava i dati già cifrati: copia di sicurezza ripristinata in poche ore, i registri di sistema escludono furti di dati | No | No | Rischio improbabile | 01/2021, caso 1 |
| Attacco ransomware senza copie elettroniche: dati ricostruiti dalle copie su carta in 5 giorni | Sì | Di norma no | Rischio presente ma non elevato; dipende da quanto dura il blocco | 01/2021, caso 2 |
| Attacco ransomware con furto dei dati, compresi numeri dei documenti d’identità e dati delle carte di credito di migliaia di clienti | Sì | Sì | Rischio elevato: le persone devono poter bloccare le carte | 01/2021, caso 4 |
| Furto di due tablet cifrati, protetti da password robuste, con copia di sicurezza disponibile | No | No | Dati illeggibili e recuperabili | 01/2021, caso 10 |
| Furto di un portatile senza password né cifratura, con i dati anagrafici di oltre 100.000 clienti | Sì | Sì | Rischio elevato di furto d’identità | 01/2021, caso 11 |
| Elenco di 15 iscritti a un corso (nomi, e-mail, intolleranze alimentari di due persone) inviato per errore a 15 ex corsisti, subito avvisati | No | No | Effetti non significativi | 01/2021, caso 15 |
| Allegato con i dati di oltre 60.000 persone, compreso un numero di previdenza sociale, inviato per errore a tutte | Sì | Sì | Non si può essere certi che i destinatari lo cancellino | 01/2021, caso 14 |
| Un ex dipendente copia i contatti dei clienti e li usa per la sua nuova attività | Sì | Non obbligatorio, ma può essere utile | Rischio presente ma non elevato | 01/2021, caso 8 |
| E-mail commerciale con tutti gli indirizzi visibili nei campi “A” o “Cc” | Dipende | Dipende | Serve se le persone sono molte o se l’elenco rivela dati delicati; può non servire se gli indirizzi sono pochi e non rivelano altro | 9/2022, allegato B, esempio x |
| Caselle e-mail dell’ufficio pagamenti violate per mesi: inoltri nascosti, fatture false con l’IBAN cambiato, dati sulle retribuzioni di 99 dipendenti finiti all’esterno | Sì | Sì, a tutti i 99 dipendenti | Rischio elevato di frodi e furto d’identità | 01/2021, caso 18 |
Come si fa la notifica al Garante-
Dal 1° luglio 2021 si notifica solo online, sul portale del Garante per il data breach. Lì trovi anche uno strumento di autovalutazione e il fac-simile del modulo, utile per preparare le risposte.
La notifica deve indicare almeno (art. 33, par. 3, GDPR):
- la natura della violazione, con le categorie e il numero approssimativo di persone e di dati coinvolti;
- i contatti del DPO, il responsabile della protezione dei dati, o di un altro referente;
- le conseguenze probabili;
- le misure prese o previste.
Se mancano informazioni, invii una notifica “preliminare” e la completi poi con una “integrativa”, usando il numero di fascicolo e il PIN che ricevi.
Attenzione alla firma. L’8 ottobre 2026 sul portale l’accesso con SPID, CIE o CNS risultava “disponibile a breve”. La notifica si completa così: compili il modulo, ricevi le istruzioni via PEC, firmi digitalmente il PDF e lo carichi. Firma il legale rappresentante o una persona delegata. Verifica adesso, non durante l’emergenza, chi ha una firma digitale valida e una PEC funzionante. [DA VERIFICARE: modalità di accesso al portale alla data di pubblicazione]
Quando e come avvisare le persone coinvolte.
Se il rischio è elevato, devi avvisare le persone senza ingiustificato ritardo (art. 34 GDPR). Con parole semplici, spiega cosa è successo, chi contattare, le conseguenze probabili, cosa hai fatto e cosa possono fare loro, per esempio bloccare la carta. Usa un messaggio dedicato, come e-mail, SMS o lettera: per l’EDPB non basta un avviso in una newsletter.
L’avviso non serve se i dati erano illeggibili, per esempio cifrati, o se dopo la violazione hai preso misure che evitano il rischio elevato. Se contattare tutti è sproporzionato, basta un avviso pubblico ben visibile. Il Garante può comunque chiederti di avvisare le persone.
Il registro delle violazioni: cosa scrivere.
Ogni violazione va documentata, anche se non la notifichi (art. 33, par. 5, GDPR). Il Garante suggerisce un registro apposito, diverso dal registro dei trattamenti. Per ogni violazione annota:
- 01quando l’hai scoperta e quando ne sei stato ragionevolmente certo;
- 02cosa è successo e perché;
- 03quali dati e quante persone;
- 04conseguenze e misure prese;
- 05la decisione e il perché, soprattutto se non hai notificato;
- 06date di notifica e comunicazioni, numero di fascicolo, motivi di un ritardo.
Una scelta di non notificare scritta e motivata è più facile da difendere, se il Garante chiede spiegazioni.
Se la violazione avviene presso un fornitore.
Il fornitore che tratta dati per conto tuo, come il gestionale in cloud o il consulente del lavoro, è il responsabile del trattamento. Se scopre una violazione deve avvisarti senza ingiustificato ritardo, senza valutare lui il rischio. Per l’EDPB, di regola, le tue 72 ore partono da quel momento.
Il fornitore può notificare al Garante al posto tuo, se il contratto lo prevede, ma la responsabilità resta tua. Per questo l’atto di nomina dovrebbe dire entro quante ore deve avvisarti, quali informazioni deve darti e come collabora all’indagine.
Se la tua impresa è soggetta alla NIS2.
Le imprese che rientrano nella NIS2, la disciplina europea sulla cybersicurezza, hanno un obbligo in più per gli incidenti significativi. Devono avvisare il CSIRT Italia dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale: pre-notifica entro 24 ore, notifica entro 72 ore, relazione finale entro un mese (art. 25 D.Lgs. 138/2024). È un obbligo separato: lo stesso attacco può richiedere sia questa notifica sia quella al Garante. Se non sai se rientri, parti dalla nostra pagina sull’assistenza per NIS2 e incidenti informatici.
Errori comuni e cosa rischi.
- 01Contare le 72 ore dall’attacco, o aspettare la fine dell’analisi tecnica. Si notifica appena si è ragionevolmente certi, anche con dati parziali.
- 02Pensare che ogni incidente vada notificato, o al contrario che senza dati “sensibili” non serva nulla.
- 03Non registrare le violazioni non notificate.
- 04Reinstallare i sistemi prima di aver salvato registri e prove.
- 05Avvisare i clienti con una newsletter invece che con un messaggio dedicato.
- 06Pensare che pagare un riscatto chiuda il problema. I dati sono stati compromessi e gli obblighi restano.
Chi non notifica o non avvisa quando dovrebbe rischia una sanzione fino a 10 milioni di euro. Per le imprese il tetto è il 2% del fatturato mondiale annuo, se più alto (art. 83 GDPR). Se emerge che la sicurezza non era adeguata, il Garante può contestare anche i principi del trattamento, con una fascia fino a 20 milioni o al 4%. Le persone danneggiate possono chiedere il risarcimento.
Quando serve un avvocato.
Per un errore piccolo, come un’e-mail con pochi indirizzi mandata alla persona sbagliata e subito cancellata, di solito bastano una valutazione ordinata e una nota nel registro. Serve un avvocato se:
- c’è stato un attacco informatico, soprattutto con furto di dati o riscatto;
- la violazione riguarda molte persone, o dati sanitari, bancari, documenti d’identità o dati di minori;
- la violazione è partita da un fornitore, o riguarda anche la NIS2;
- pensi di non notificare un caso dubbio, vuoi presentare denuncia alla Polizia Postale o devi rispondere al Garante.
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Prepararsi prima conviene: una procedura scritta, i contratti con i fornitori aggiornati, il registro pronto. Se vuoi qualcuno che segua questi temi tutto l’anno, guarda i piani.
Domande frequenti.
È una violazione di sicurezza che porta, per errore o per un’azione illecita, alla distruzione, alla perdita, alla modifica, alla divulgazione o all’accesso non autorizzato a dati personali. Per esempio un attacco ransomware, un’e-mail con dati di clienti inviata alla persona sbagliata o il furto di un portatile non cifrato.
Senza ingiustificato ritardo e, se possibile, entro 72 ore da quando il titolare è ragionevolmente certo che sono stati compromessi dati personali, fine settimana compresi. Se mancano informazioni, si invia una notifica preliminare e la si integra dopo. Una notifica in ritardo va motivata.
No. Non serve quando è improbabile un rischio per le persone, per esempio se i dati erano cifrati con una chiave non compromessa e c’è una copia di sicurezza. Ogni violazione va però annotata nel registro interno, con il motivo della scelta.
Il titolare del trattamento, cioè l’impresa che decide come usare i dati: in pratica firma il legale rappresentante o un delegato. Il fornitore che tratta i dati per conto dell’impresa deve avvisarla subito e può notificare al suo posto solo se il contratto lo prevede.
Quando può creare un rischio elevato per le persone, per esempio se sono usciti documenti d’identità, dati bancari, dati sanitari o password. Va fatto senza ingiustificato ritardo, con un messaggio dedicato. Non serve se i dati erano illeggibili o se misure prese dopo hanno evitato il rischio elevato.
Fonti e riferimenti normativi
- GDPR, Regolamento (UE) 2016/679, artt. 4, 28, 33, 34 e 83 (EUR-Lex)
- Garante privacy, pagina sul data breach
- Garante privacy, procedura di notifica online
- Garante privacy, provvedimento del 27 maggio 2021, n. 209
- EDPB, Linee guida 9/2022 sulla notifica delle violazioni, versione 2.0 del 28 marzo 2023
- EDPB, Linee guida 01/2021 sugli esempi di notifica, versione 2.0 del 14 dicembre 2021
- D.Lgs. 138/2024 (NIS2), art. 25
- Regolamento (CEE, Euratom) 1182/71 sul calcolo dei termini, art. 3
- Parlamento europeo, procedura 2025/0360(COD), “Digital Omnibus”
Questo articolo ha carattere informativo e non sostituisce un parere legale sul tuo caso specifico.
