Se un cliente impresa non paga da tre mesi, gli interessi di mora corrono già dal giorno dopo la scadenza, al tasso BCE più 8 punti, senza bisogno di messa in mora. Il percorso è: sollecito scritto, diffida via PEC con un termine di solito di 15 giorni, poi ricorso per decreto ingiuntivo con contratto e fatture.
- Interessi di mora: Dal giorno dopo la scadenza, tasso BCE più 8 punti, senza messa in mora (D.Lgs. 231/2002)
- Scadenza se il contratto non la fissa: 30 giorni dal ricevimento della fattura
- Costi di recupero: Indennizzo forfettario di 40 euro, oltre agli interessi
- Strumento giudiziale: Decreto ingiuntivo, art. 633 c.p.c., con prova scritta del credito
- Opposizione del cliente: Entro 40 giorni dalla notifica del decreto (art. 641 c.p.c.)
- Prescrizione: In genere 10 anni dalla scadenza (art. 2946 c.c.)
Cosa ti spetta già per legge, prima di qualsiasi lettera
Se il cliente è un'impresa, la legge sui ritardi di pagamento tra imprese ti riconosce delle somme in automatico. Non serve mandare nulla perché inizino a maturare.
- Interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza della fattura. Il tasso è quello della Banca centrale europea più 8 punti percentuali ed è aggiornato ogni sei mesi.
- Scadenza legale di 30 giorni se il contratto non ne indica una. Tra imprese si può arrivare a 60 giorni, e oltre solo con un accordo scritto che non sia gravemente iniquo.
- Indennizzo forfettario di 40 euro per i costi di recupero, a cui si aggiungono le spese effettive se più alte.
Dopo tre mesi di ritardo, su una fattura di 18.000 euro gli interessi sono già una cifra da inserire nella richiesta di pagamento. Indicali sempre: mostrano al cliente che conosci i tuoi diritti.
Cosa fare, passo per passo
Il percorso va dal più rapido ed economico al più incisivo. Ogni passaggio prepara il successivo.
- 01Raccogli i documenti. Contratto o ordine, fatture, documenti di consegna, email e solleciti già inviati, estratto conto. Ti servono in ogni fase.
- 02Sollecito scritto. Una email chiara con importo, scadenza superata e richiesta di pagamento entro una data. Molti ritardi si chiudono qui.
- 03Diffida via PEC. Una lettera formale con importo, interessi di mora, indennizzo e un termine, di solito 15 giorni. Avverte che dopo si procede in giudizio. Se la firma un avvocato, l'effetto è più forte.
- 04Ricorso per decreto ingiuntivo. Se il cliente non paga, l'avvocato chiede al giudice un decreto che ordina il pagamento sulla base della prova scritta del credito. È un procedimento senza udienza iniziale.
- 05Esecuzione. Se il cliente non si oppone entro 40 giorni dalla notifica, il decreto diventa definitivo e si può procedere al pignoramento.
Quale strada scegliere in base a come risponde il cliente
La reazione del cliente al sollecito ti dice quale strada conviene. Questa tabella riassume i casi più frequenti.
| Come risponde il cliente | Cosa conviene fare | Perché |
|---|---|---|
| Non risponde | Diffida via PEC, poi decreto ingiuntivo | Il silenzio non contesta il credito: il decreto ha buone probabilità di non essere opposto |
| Contesta la fornitura o il lavoro | Analizzare la contestazione prima della diffida | Se la contestazione è fondata in parte, una proposta mirata evita un'opposizione lunga |
| Ammette il debito ma chiede tempo | Piano di rientro scritto con riconoscimento del debito | Il riconoscimento scritto rafforza la prova se poi non paga le rate |
| È in difficoltà finanziaria evidente | Muoversi subito e valutare garanzie | Se entra in una procedura di crisi le azioni individuali si fermano |
Quanto tempo serve
La fase stragiudiziale dura di solito da due a quattro settimane: qualche giorno per il sollecito, 15 giorni di termine nella diffida. Il decreto ingiuntivo richiede i tempi del tribunale, che variano molto da sede a sede.
Una volta notificato il decreto, il cliente ha 40 giorni per opporsi. Se non lo fa, il titolo è definitivo. Se si oppone, si apre una causa ordinaria e i tempi si allungano.
Cosa preparare prima di parlare con un avvocato
Un fascicolo completo accorcia i tempi e riduce i costi. Nella pratica di recupero di una fattura insoluta scaduta da 90 giorni, quella che segue è la documentazione tipica.
- Contratto firmato o ordine accettato
- Le fatture non pagate, con le date di emissione e scadenza
- Documenti di consegna o di accettazione del lavoro
- Lo scambio email con il cliente, soprattutto dove riconosce il debito
- L'estratto conto o la scheda cliente dalla contabilità
- Una cronologia: firma del contratto, consegna, emissione fattura, scadenza, solleciti
Come lo gestisce Iusful
Diffida, solleciti e decreto ingiuntivo rientrano nell'area Contratti di Iusful. L'avvocato è assegnato entro 24 ore e il preventivo scritto arriva entro 48, prima di iniziare. Il contenzioso oltre il decreto ingiuntivo ha un preventivo dedicato, comunicato prima di aprirlo.
Se la fattura nasce da condizioni generali vecchie o poco chiare, conviene sistemarle subito dopo: le clausole su pagamenti, interessi e penali sono quelle che contano quando un cliente non paga.
Domande frequenti
Sì. Tra imprese, e tra imprese e pubblica amministrazione, gli interessi di mora sono previsti dalla legge e decorrono dal giorno successivo alla scadenza. Non serve una clausola né una lettera di messa in mora. Una clausola che li escluda del tutto è considerata gravemente iniqua e quindi nulla.
No, la legge non lo richiede: anche una PEC dell'azienda vale come messa in mora. Una diffida firmata da un avvocato però segnala che il passo successivo è il giudice, e spesso basta a sbloccare il pagamento. Conviene se l'importo è rilevante o se il cliente ha già ignorato i solleciti.
Serve una prova scritta del credito: contratto o ordine, fatture, documenti di consegna o accettazione del lavoro, scambi email in cui il cliente riconosce il debito. Per le imprese il codice ammette anche gli estratti autentici delle scritture contabili. Più il fascicolo è ordinato, più il ricorso è rapido.
Le azioni individuali si fermano e il credito va fatto valere nella procedura, con la domanda di ammissione al passivo. In quel caso conta muoversi presto e con i documenti in ordine, perché i termini della procedura sono stretti.
Fonti e riferimenti normativi
- D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Normattiva)
- Art. 633 c.p.c. - Condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo (Normattiva)
- Art. 641 c.p.c. - Termine per l'opposizione (Normattiva)
- Iusful - Area Contratti, recupero crediti
- Iusful - Esempio di pratica di recupero credito
Questo articolo ha carattere informativo e non sostituisce un parere legale sul tuo caso specifico.
